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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e' aggiunto, dopo l'articolo 42, il seguente:
"Art. 42-bis - (Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura
automatizzata). - Per l'esecuzione dei rimborsi previsti
dall'articolo 38, quinto comma, e dall'articolo 41, secondo comma,
emergenti a seguito della liquidazione dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche effettuata a norma dell'articolo 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli uffici
delle imposte si avvalgono, di norma, della procedura di cui ai commi
successivi, ad eccezione dei rimborsi riferibili a redditi soggetti a
tassazione separata ai sensi dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle
imposte provvedono mediante la formazione di elenchi, per ciascun
comune del distretto e per ciascun periodo d'imposta, sottoscritti
dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce. Gli elenchi di
rimborso contengono i nomi degli aventi diritto per ordine alfabetico
e, per ciascuno di essi, il numero di codice fiscale, le generalita',
il domicilio fiscale, l'ammontare dell'importo da rimborsare nonche'
quello degli interessi e il numero di registrazione della
dichiarazione originante il rimborso.
Sulla base degli elenchi di rimborso inviati dagli uffici delle
imposte, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a
decreto del Ministro per le finanze, emette con imputazione al
competente capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero delle finanze uno o piu' ordinativi diretti collettivi di
pagamento estinguibili mediante commutazione d'ufficio in vaglia
cambiari non trasferibili della Banca d'Italia i cui numeri
identificativi sono riportati nell'elenco di cui al comma precedente
in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di
rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La
relativa quietanza e' redatta con l'indicazione del numero e
dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati
identificativi dei vaglia emessi riportati negli elenchi.
I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata dalla competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del
domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso. I
vaglia stessi, ai sensi dell'articolo 51, lettera i), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso
mediante il pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali
determinate secondo i criteri e modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.
Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L.
1.000.
Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle
di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di
pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal
centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette e
dalla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato
che emette i vaglia, secondo le modalita' stabilite con apposito
decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per
il tesoro".