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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare
l'emendamento all'articolo VII della convenzione di Londra del 9
aprile 1965 sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale,
adottato a Londra il 19 novembre 1973.