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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 9 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e
sostituito dal seguente:
"Il brevetto per modelli di utilita' e il brevetto per modelli e
disegni ornamentali durano, rispettivamente dieci e quindici anni
dalla data di deposito della domanda.
In materia di modelli di utilita' e di modelli e disegni
ornamentali non si concedono brevetti completivi".