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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103,
concernente la soppressione dell'E.G.A.M. e provvedimenti per il
trasferimento delle societa' del gruppo all'I.R.I. ed all'E.N.I., con
le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, secondo comma, dopo le parole: "sono assegnate in",
e' inserita la seguente: "autonoma".
All'articolo 2 il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai
seguenti:
"Entro il termine improrogabile di cinque mesi dalla data del
presente decreto i due enti provvedono, nel quadro di organici
programmi di settore:
1) alla individuazione delle societa' o degli stabilimenti
suscettibili di gestione economicamente equilibrata;
2) alla individuazione delle societa' o degli stabilimenti
risanabili, anche mediante riconversione, ed alla predisposizione dei
relativo piano di risanamento, tenuto anche conto del loro interesse
strategico ai fini della economia nazionale;
3) alla individuazione delle societa' o degli stabilimenti per i
quali e' conveniente, attese le finalita' proprie del sistema a
partecipazione statale, promuovere la cessione a privati o ad altro
ente di gestione;
4) alla individuazione delle societa' o degli stabilimenti che,
per qualsiasi motivo, non siano suscettibili di economica gestione ed
alla predisposizione del relativo piano di liquidazione.
L'E.N.I. provvede alla costituzione di uno specifico strumento
per il coordinamento dell'attivita' delle aziende assegnategli in
gestione fiduciaria operanti nel settore minerario-metallurgico e per
l'approvvigionamento, anche sul mercato estero, delle materie prime
all'uopo necessarie. A tal fine utilizza, oltre il proprio, altresi'
il personale della Societa' italiana miniere - Italminiere S.p.a.
Ai fini degli ulteriori aggiornamenti delle indagini e studi
previsti dal primo comma dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1973, n.
69, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e'
autorizzato a stipulare con l'E.N.I. apposite convenzioni. Alla spesa
relativa si provvede con apposito stanziamento sullo stato di
previsione della spesa del Ministero dell'industria, dei commercio e
dell'artigianato".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Nello stesso termine di cui all'articolo precedente i due enti
sottopongono al Ministro per le partecipazioni statali programmi
articolati per settore, con evidenziazione delle motivazioni di
ordine tecnico industriale, dei costi e della incidenza sulla
occupazione, che prevedano la messa in liquidazione entro il termine
massimo del 31 ottobre 1977 delle imprese o stabilimenti di cui
all'articolo 2, secondo comma, n. 4), e la realizzazione, entro il
termine massimo di tre anni, dei piani di cui allo stesso secondo
comma, n. 2). Per il settore minerario metallurgico il programma deve
prevedere gli interventi da effettuarsi in concorso con gli enti
delle regioni a statuto speciale, anche attraverso la eventuale
acquisizione delle quote di partecipazione all'uopo necessarie.
I programmi di cui al precedente comma devono indicare le esigenze
di mobilita' della manodopera anche in rapporto a progetti di
ristrutturazione, riconversione e attivita' sostitutive, in modo che
sia garantita la continuita' di occupazione in attivita'
economicamente valide delle partecipazioni statali od, eventualmente,
ove possibile, in imprese private, per i dipendenti delle aziende da
porre in liquidazione senza pregiudizio per eventuali accordi
sindacali intesi a favorire la mobilita'.
Su proposta del Ministro per le partecipazioni statali il CIPE
delibera sui programmi entro il termine improrogabile di
quarantacinque giorni dalla loro presentazione e comunque dalla
scadenza del termine di cui al precedente primo comma, previa
acquisizione dei pareri della commissione interregionale, prevista
dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori presenti
in seno al C.N.E.L., nonche' delle organizzazioni imprenditoriali
delle aziende a prevalente partecipazione statale. Tali pareri devono
essere espressi entro venti giorni dalla richiesta.
Il Ministro per le partecipazioni statali sulla base delle delibere
del CIPE sottopone all'approvazione del Consiglio dei Ministri:
a) il trasferimento all'I.R.I. e all'E.N.I. delle partecipazioni
azionarie relative alle societa' rientranti nelle categorie indicate
ai numeri 1) e 2) del secondo comma del precedente articolo 2;
b) la cessione delle societa' o degli stabilimenti rientranti
nella categoria indicata al n. 3) del secondo comma del precedente
articolo 2;
c) la messa in stato di liquidazione delle societa' rientranti
nella categoria indicata al n. 4) del secondo comma del precedente
articolo 2.
Qualora i provvedimenti approvati a norma del comma precedente
comportino oneri aggiuntivi non previsti, la loro attuazione rimane
subordinata all'approvazione dei corrispondenti provvedimenti
legislativi di copertura finanziaria.
Il Ministro per le partecipazioni statali riferisce alle
competenti commissioni parlamentari entro il 30 settembre 1977 e il
30 aprile 1978 sullo stato di attuazione del presente decreto ed
entro il mese di dicembre del 1978 e del 1979 sullo stato di
attuazione del programma".
All'articolo 4, ultimo comma, sono soppresse le parole: "il
personale delle quali e' utilizzato nelle societa' di cui
all'articolo 1 in modo da salvaguardarne l'efficienza tecnica ed il
coordinamento settoriale".
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Il comitato dura in carica un anno dall'entrata in vigore del
presente decreto ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministro per le
partecipazioni statali.
Il comitato promuove la verifica approfondita dei bilanci delle
societa' di cui al secondo comma dell'articolo 1, a partire da quelli
relativi all'esercizio 1973.
La verifica deve essere affidata a societa' di certificazione
operanti in Italia da almeno cinque anni.
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto il
comitato presenta al Ministro per le partecipazioni statali una
dettagliata relazione della propria gestione, allegandovi apposito
rendiconto.
Il Ministro per le partecipazioni statali sottopone
all'approvazione del Consiglio dei Ministri sulla base della
anzidetta relazione e del programma previsto dal precedente articolo
3:
a) le risultanze della liquidazione delle aziende rientranti
nella categoria indicata al numero 4) del secondo comma del
precedente articolo 2;
b) le risultanze della gestione del comitato di liquidazione".
All'articolo 6 il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il personale impiegatizio e salariato in servizio alla data del
presente decreto presso l'E.G.A.M. e presso le societa' indicate
nell'ultimo comma del precedente articolo 4, e' trasferito, con
salvezza dei diritti acquisiti, all'I.R.I. o all'E.N.I., ovvero a
societa' del primo o del secondo gruppo, ivi comprese le societa' di
cui al secondo comma del precedente articolo 1";
al secondo comma dopo la parola: "personale" sono inserite le
altre: "impiegatizio e salariato".
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"E' autorizzata per l'anno finanziario 1977 la spesa di lire 150
miliardi per provvedere ad urgenti ed inderogabili necessita' delle
societa' di cui al secondo comma del precedente articolo 1.
Sono altresi' autorizzate le seguenti ulteriori spese:
a) di lire 230 miliardi per l'anno 1978 per provvedere alla
copertura delle perdite alla data del 31 ottobre 1977 delle societa'
da porre in liquidazione ai sensi dell'articolo 3 e delle perdite
alla data del 31 dicembre 1977 delle altre societa' di cui al secondo
comma del precedente articolo 1;
b) di lire 120 miliardi da iscrivere in ragione di lire 45
miliardi per l'anno 1977 e di lire 75 miliardi per l'anno 1978,
restando nelle stesse assorbite le autorizzazioni di spesa recate per
gli stessi anni dalla legge 7 marzo 1973, n. 69, per provvedere alla
definitiva sistemazione delle situazioni debitorie del soppresso
E.G.A.M. e delle societa' di cui all'articolo 4, quarto comma.
Le somme di cui sopra sono iscritte nello stato di previsione
della spesa del Ministero delle partecipazioni statali ed erogate al
comitato di liquidazione di cui all'articolo 4.
La Cassa depositi e prestiti e gli enti di qualsiasi natura
esercenti il credito, le assicurazioni e la previdenza sono
autorizzati a scontare le somme di cui al presente articolo, in tutto
o in parte, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o
di statuto, in favore del predetto comitato, il quale sara' a cio'
autorizzato con appositi decreti da emanarsi dal Ministro per le
partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il tesoro.
L'autorizzazione di spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1978 di
cui al decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 832, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 febbraio 1977, n. 18, e' versata al
comitato di cui all'articolo 4 per le finalita' previste dal citato
decreto-legge".
All'articolo 8, al primo comma, le parole: "a valere sulle
autorizzazioni stabilite per il medesimo anno finanziario dal
provvedimento relativo", sono sostituite dalle seguenti: "a valere
sulle autorizzazioni di spesa per il medesimo anno finanziario
relative";
il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"A valere sulle predette autorizzazioni relative al coordinamento
della politica industriale, alla ristrutturazione, alla riconversione
ed allo sviluppo del settore, un'ulteriore quota di 350 miliardi, da
ripartirsi per miliardi 100 in ciascuno degli anni dal 1978 al 1980 e
per miliardi 50 nell'anno 1981, e' riservata alle esigenze di cui al
precedente articolo 3".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 giugno 1977
LEONE
ANDREOTTI - BISAGLIA -
MORLINO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO