Legge Ordinaria n. 282 del 27/05/1977 (Pubblicata nella G.U. del 11 giugno 1977 n. 158)
Modifiche all'articolo 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  primo  e  secondo  comma dell'articolo 35 della legge 26 luglio
1974, n. 343, sono sostituiti dai seguenti:
  "Ai  fini  dell'applicazione  del  disposto  dell'articolo  78  del
predetto  testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sara'
effettuata  entro dieci anni a partire dal 1 gennaio 1980 ed avra' ad
oggetto le liquidazioni definitive.
  In  sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario
sara'      effettuato     con     riferimento     alla     situazione
economico-patrimoniale  quale  risulta  dallo  stato  di  fatto  e di
diritto del beneficio alla data del 10 gennaio 1982".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 maggio 1977

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - COSSIGA -
                                                             STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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