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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il primo e secondo comma dell'articolo 35 della legge 26 luglio
1974, n. 343, sono sostituiti dai seguenti:
"Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 78 del
predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sara'
effettuata entro dieci anni a partire dal 1 gennaio 1980 ed avra' ad
oggetto le liquidazioni definitive.
In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario
sara' effettuato con riferimento alla situazione
economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di
diritto del beneficio alla data del 10 gennaio 1982".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 maggio 1977
LEONE
ANDREOTTI - COSSIGA -
STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO