Legge Ordinaria n. 284 del 27/05/1977 (Pubblicata nella G.U. del 11 giugno 1977 n. 158)
Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere dal 1 marzo 1977 le misure dell'indennita' mensile per
servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054,
e  successive  modificazioni,  in  favore  dei funzionari di pubblica
sicurezza,  delle  appartenenti al Corpo della polizia femminile, del
personale  dell'Arma  dei  carabinieri  e  dei Corpi della guardia di
finanza,  delle  guardie  di  pubblica  sicurezza,  degli  agenti  di
custodia  nonche'  dei  sottufficiali,  guardie  scelte e guardie del
Corpo forestale dello Stato, sono aumentate di L. 25.000.
  A  decorrere dalla stessa data l'indennita' mensile per servizio di
istituto spetta anche agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato,
nelle  stesse  misure fissate dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e
successive modificazioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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