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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 marzo 1977 le misure dell'indennita' mensile per
servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054,
e successive modificazioni, in favore dei funzionari di pubblica
sicurezza, delle appartenenti al Corpo della polizia femminile, del
personale dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di
finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di
custodia nonche' dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del
Corpo forestale dello Stato, sono aumentate di L. 25.000.
A decorrere dalla stessa data l'indennita' mensile per servizio di
istituto spetta anche agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato,
nelle stesse misure fissate dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e
successive modificazioni.