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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Allo scopo di:
1) incentivare l'impiego straordinario di giovani in attivita'
agricole, artigiane, commerciali, industriali e di servizio, svolte
da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi ed
enti pubblici economici;
2) finanziare programmi regionali di lavoro produttivo per opere
e servizi socialmente utili con particolare riferimento al settore
agricolo e programmi di servizi ed opere predisposti dalle
amministrazioni centrali;
3) incoraggiare l'accesso dei giovani alla coltivazione della
terra;
4) realizzare piani di formazione professionale finalizzati alle
prospettive generali di sviluppo, per il 1977 e per i successivi tre
anni e' stanziata la complessiva somma di lire 1.060 miliardi da
erogare secondo quanto disposto dall'articolo 29.