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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA.
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 270 del testo unico della legge comunale e provinciale
approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla
legge 10 novembre 1970, n. 852, e' sostituito dal seguente:
"I sindaci, i presidenti delle giunte provinciali, gli assessori
comunali e provinciali, i presidenti ed i componenti degli organi
esecutivi dei consorzi fra enti locali sono sospesi dalle funzioni
quando siano condannati con sentenza di primo grado, ad una pena
restrittiva della liberta' personale della durata superiore a mesi
sei per delitto commesso nella qualita' di pubblico ufficiale, o con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica
funzione, o alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno
per qualsiasi delitto non colposo.
I predetti amministratori rimangono pure sospesi finche' dura lo
stato detentivo quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di
cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato".