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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 15 aprile 1977, n. 115,
concernente disposizioni eccezionali e temporanee per fronteggiare la
situazione dei servizi postali, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, aggiungere i seguenti commi:
Fino al 30 settembre 1977, limitatamente alle sedi provinciali in
cui si riscontrino particolari ed improcrastinabili esigenze e si
verifichi rispetto agli assegni vigenti al 1 giugno 1977 una carenza
complessiva di personale non inferiore al 10 per cento, il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni, previa consultazione delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, puo'
esercitare il potere di cui al precedente comma.
L'ammontare della somma pagata mensilmente ad ogni singolo
dipendente non puo' eccedere il 100 per cento degli importi massimi
mensili netti individuali stabiliti dall'articolo 7 della legge 16
novembre 1973, n. 728.
Ad ogni provincia, in cui si verifichino le condizioni indicate nel
precedente comma, non puo' essere ulteriormente assegnato un numero
di ore straordinarie superiore alla somma complessiva delle ore
corrispondenti all'orario di obbligo delle unita' mancanti, con
possibilita' di supero di tale limite nella misura massima del 10 per
cento.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni comunichera' entro
quindici giorni alle Camere le misure di volta in volta adottate.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 giugno 1977
LEONE
ANDREOTTI - COLOMBO -
STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO