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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Gli articoli da 64 a 69 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, concernenti il fondo di anticipazione per le
spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici
diplomatici e consolari, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 64 (Finalita' del fondo). - Allo scopo di effettuare
prontamente i pagamenti delle spese di cui al successivo articolo 66
per le quali gia' figurino appositi stanziamenti nello stato di
previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, e'
istituito nel predetto stato di previsione un capitolo denominato
"Fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli
affari esteri e degli uffici diplomatici e consolari", con uno
stanziamento da fissarsi annualmente con la legge di approvazione del
bilancio dello Stato.
Art. 65 (Ripartizione del fondo). - Con decreto del Ministro per
gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro,
all'inizio dell'esercizio finanziario, lo stanziamento inscritto al
capitolo di cui all'articolo 64 viene ripartito su appositi conti
correnti aperti presso istituti bancari indicati nel decreto stesso.
Nel corso dell'esercizio con le stesse modalita' puo' farsi luogo a
variazioni nella ripartizione di cui al comma precedente.
Gli interessi maturati sui conti correnti bancari debbono essere
versati, non appena accreditati dagli istituti di credito, allo stato
di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 66 (Spese da sostenere sul fondo). - Sulle quote assegnate
secondo la ripartizione prevista dall'articolo precedente possono
essere prelevate le somme occorrenti per la effettuazione di spese di
assoluta urgenza per le quali con la normale procedura non si
renderebbe possibile la tempestiva disponibilita' dei normali fondi
di bilancio.
Le spese di cui al precedente comma possono concernere
esclusivamente:
stipendi, altri assegni fissi e indennita' di sistemazione
spettanti per legge al personale di ruolo e non di ruolo in servizio
all'estero;
fitti passivi e canoni di servizio a carico del Ministero degli
affari esteri per locali situati all'estero;
spese per interventi improrogabili da eseguirsi su immobili siti
all'estero qualora ricorrano ragioni di grave pregiudizio alla
incolumita' nonche' spese determinate da urgente opera di
manutenzione, riparazione o arredamento di sedi all'estero in
occasione di visite di Stato o di governo;
spese per l'assistenza a connazionali a seguito di calamita',
naufragi, disastri e per interventi urgenti di protezione e di
difesa; nonche' spese indilazionabili per trasferimento di personale
in servizio all'estero nei casi in cui si renda impossibile
l'ulteriore permanenza nella sede;
contributi ad enti ed organizzazioni internazionali, stabiliti
per legge;
spese per la partecipazione di delegati e funzionari italiani a
congressi e conferenze internazionali nonche' a riunioni presso enti
ed organizzazioni internazionali;
spese per visite del Presidente della Repubblica e di membri del
Governo italiano in Paesi stranieri;
spese postali, telefoniche e telegrafiche degli uffici
all'estero.
Art. 67 (Prelevamenti). - I prelevamenti sui conti correnti di cui
al precedente articolo 65 sono disposti dal Ministro per gli affari
esteri, o per sua delega da un Sottosegretario di Stato o dal
direttore generale del personale con la procedura indicata nei commi
che seguono.
L'autorizzazione al prelevamento deve essere sottoposta al
Ministero del tesoro - contabile del portafoglio - il quale,
accertata l'esistenza delle disponibilita' della somma da anticipare
sul relativo conto corrente, la restituisce al Ministero degli affari
esteri col proprio benestare, entro tre giorni dalla effettiva
ricezione.
Sulla autorizzazione stessa il direttore della ragioneria centrale
presso il Ministero degli affari esteri appone il visto ove non abbia
nulla da osservare.
Eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, il Ministero
degli affari esteri da' immediatamente corso alla operazione
ordinando all'istituto bancario di provvedere, al netto di ogni
spesa, all'accreditamento della somma da anticipare.
Art. 68 (Reintegrazione del fondo). - Il titolo relativo alla spesa
di cui si e' disposta l'autorizzazione deve essere emesso entro il
termine massimo di tre mesi decorrenti dalla data dell'autorizzazione
al prelevamento di cui all'articolo precedente. Qualora
l'autorizzazione sia stata concessa nel mese di dicembre il relativo
titolo di spesa deve essere emesso entro la chiusura dell'esercizio
finanziario.
L'importo del titolo relativo alla spesa di cui e' stata disposta
l'anticipazione viene fatta affluire, a cura del contabile del
portafoglio, sul conto corrente sul quale e' stata fatta gravare
l'anticipazione.
Le eventuali spese per differenze di cambio, per operazioni
bancarie e per commissioni valutarie saranno imputate al bilancio del
Ministero degli affari esteri.
Art. 69 (Chiusura del fondo). - Entro il 31 gennaio dell'esercizio
immediatamente successivo il Ministro per gli affari esteri dispone
la chiusura del fondo mediante il versamento all'apposito capitolo
dello stato di previsione dell'entrata istituito in corrispondenza a
quello della spesa di un importo pari allo stanziamento di cui al
precedente articolo 64".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 giugno 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI -
STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO