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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'obbligo della vaccinazione antivaiolosa, previsto dal primo comma
dell'articolo 266 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con le
modifiche di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno
1939, n. 891, e' sospeso, salvo quanto disposto nei seguenti
articoli, per un periodo di anni due a decorrere dall'entrata in
vigore della presente legge.