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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni
provinciali e regionali per l'artigianato, nonche' del comitato
centrale dell'artigianato, costituiti a norma della legge 25 luglio
1956, n. 860, gia' prorogato dalle leggi 15 giugno 1973, n. 364, 17
agosto 1974, n. 484, e 10 ottobre 1975, n. 523, e' ulteriormente
prorogato sino al 30 ottobre 1977.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 febbraio 1977
LEONE
ANDREOTTI - DONAT-CATTIN
- MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO