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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Dopo il primo comma dell'articolo 317 del codice della navigazione
e' inserito il seguente comma:
"Il Ministro per la marina mercantile, in caso di accertata
indisponibilita' di marittimi in possesso dei titoli professionali
richiesti dalle norme in vigore, su parere favorevole del comandante
del porto, puo' consentire, ai fini della composizione
dell'equipaggio delle navi da carico e da pesca, l'imbarco, per un
periodo di tempo non superiore a tre mesi, di marittimi muniti dei
titolo immediatamente inferiore a quello prescritto".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 giugno 1977
LEONE
ANDREOTTI - BONIFACIO
- RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO