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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La lettera a) dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1951, n. 167,
e' sostituita dalla seguente:
"a) il generale dell'Esercito, l'ammiraglio e il generale
dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, piu' elevati in
grado o piu' anziani nel rispettivo ruolo, i quali non siano
Ministro, Sottosegretario di Stato, capo di stato maggiore,
segretario generale, comandante generale dell'Arma dei carabinieri o
della guardia di finanza, consigliere militare del Presidente della
Repubblica, capo di gabinetto di Ministro.
Detti ufficiali hanno le funzioni di presidente di sezione. Quello
fra essi piu' elevato in grado o di maggiore anzianita' relativa
esercita le funzioni di presidente del Consiglio superiore delle
forze armate;".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 giugno 1977
LEONE
ANDREOTTI - LATTANZIO
Visto, il
Guardasigilli: BONIFACIO