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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai militari di leva residenti all'estero che vengono in Italia ad
adempiere l'obbligo del servizio militare in base alla legge 8 giugno
1966, n. 433, e' concesso per una sola volta nel corso della ferma il
rimborso delle spese di viaggio, col mezzo piu' economico, per
licenza da trascorrere all'estero nel Paese di residenza.
Le spese sono poste a carico del bilancio del Ministero della
difesa.