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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al fine di perequare la ripartizione dei posti di assistente di
ruolo e di soddisfare le esigenze didattiche e scientifiche delle
facolta' universitarie e' consentito, senza pregiudizio del
riassorbimento dei posti vacanti presso i singoli insegnamenti, con
decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su motivata
proposta dei consigli di facolta' interessati, modificare la
ripartizione dei posti di assistente di ruolo, anche se coperti, fra
insegnamenti di diverse facolta' e Universita' e con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione modificare l'assegnazione degli
assistenti in soprannumero fra insegnamenti di diverse facolta' od
Universita'.
Analoga facolta' deve intendersi attribuita, ai sensi dell'articolo
3, comma diciassettesimo, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580,
convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, al
consiglio di facolta' nel caso di modificazioni dei posti di
assistente di ruolo o di assegnazioni di assistenti in soprannumero
nell'ambito della stessa facolta'.
Qualora la modificazione concerna un posto coperto od un assistente
in soprannumero e' richiesto il consenso dell'interessato nonche'
l'eventuale dichiarazione delle facolta' sull'affinita' delle
discipline.