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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli insegnamenti obbligatori previsti dal primo comma
dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono aggiunte
per tutte le classi l'educazione tecnica, in sostituzione delle
applicazioni tecniche, e l'educazione musicale.
L'insegnamento della educazione tecnica non si diversifica in
relazione al sesso degli alunni.
L'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze
naturali assume la denominazione di scienze matematiche, chimiche,
fisiche e naturali.
Sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma
dell'articolo 2 della legge anzidetta.