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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A far tempo dal 1 luglio 1977, le funzioni amministrative
concernenti l'assistenza sanitaria gia' proprie degli enti, casse,
servizi e gestioni autonome, estinti e posti in liquidazione,
individuati ai sensi dell'articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974,
n. 386, sono trasferite, per i territori di loro competenza, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Sino
all'entrata in vigore della riforma sanitaria, le regioni si
attengono, nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite, alle
norme della presente legge e alla normativa contenuta negli
ordinamenti degli enti anzidetti in forza di disposizioni di legge o
statutarie, nonche' alle linee di indirizzo e coordinamento all'uopo
emanate dal Governo.
Sono sciolti, a decorrere dalla stessa data, sentite le province
autonome di Trento e di Bolzano per quanto di loro competenza, gli
organi di amministrazione degli enti, fondi e casse mutue anche
aziendali, comunque denominati e strutturati, preposti all'erogazione
dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, individuati
dall'articolo 1, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 aprile 1977.