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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il primo comma dell'articolo 1784 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
"L'albergatore risponde della sottrazione, della perdita o del
deterioramento delle cose portate dai clienti in albergo ed a lui non
consegnate, fino ad un limite massimo pari a cento volte il prezzo
dell'alloggio giornaliero in albergo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1977
LEONE
ANDREOTTI - BONIFACIO -
ANTONIOZZI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO