Legge Ordinaria n. 35 del 15/02/1977 (Pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1977 n. 52)
Adeguamento monetario del limite di responsabilità degli albergatori e imprenditori assimilati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  primo  comma dell'articolo 1784 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
  "L'albergatore  risponde  della  sottrazione,  della  perdita o del
deterioramento delle cose portate dai clienti in albergo ed a lui non
consegnate,  fino  ad  un limite massimo pari a cento volte il prezzo
dell'alloggio giornaliero in albergo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 febbraio 1977

                                LEONE

                                              ANDREOTTI - BONIFACIO -
                                                           ANTONIOZZI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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