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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854,
recante maggiorazione di aliquote delle imposte di registro, di bollo
e delle tasse sulle concessioni governative con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 2, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
Resta ferma nella misura di L. 700 l'imposta dovuta sulle domande e
sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle
scuole ed istituti di istruzione secondari di secondo grado e nelle
universita' ed istituti di istruzione universitari comprese le
pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazione similare
rilasciati dalle scuole ed universita' medesime.
Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
Art. 3-bis. - Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari
emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente decreto e regolarmente assoggettati al bollo nelle misure
anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta
nelle misure fissate dal precedente articolo 3, senza applicazione di
penalita', entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della
legge di conversione del presente decreto.
All'integrazione sara' provveduto mediante marche per cambiali da
annullarsi dagli uffici del registro e, ove occorra, anche a mezzo
visto per bollo.
Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, regolarizzati
nei modi indicati dal precedente comma, conservano la qualita' di
titolo esecutivo sin dalla loro emissione.
Art. 3-ter. - Le frazioni degli importi dell'imposta proporzionale
di bollo sono arrotondate a L. 100 per difetto o per eccesso, a
seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a L. 50 o
superiori a L. 50.
L'importo minimo dell'imposta suddetta e' stabilito in L. 100.
All'articolo 4, al terzo comma, le parole: sono dovute, sono
sostituite con le seguenti: sono da corrispondere e sono aggiunte, in
fine, le parole: Gli aumenti relativi a tasse da corrispondere entro
il 31 dicembre 1976 possono essere versati, senza applicazione di
penalita', entro 15- giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
All'articolo 5, nella tabella, seconda colonna, sono soppresse le
parole: , il trasferimento in altra zona e l'ampliamento.
Dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente:
Art. 5-bis. - La lettera a) del secondo comma dell'articolo 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e'
sostituita dalla seguente:
"a) venditori di generi di monopolio del 4 per cento se tale
ammontare non supera i 25 milioni e del 2 per cento sull'ammontare
eccedente i 25 milioni".