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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 213 del testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono
sostituiti dai seguenti:
"L'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta
derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti
l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni, e' corrisposta a
partire dal quarto giorno e per tutta la durata dell'inabilita'
stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste alle lettere
a) e c) dell'articolo 205, nella misura del sessanta per cento della
retribuzione media giornaliera determinata con decreto ministeriale
ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1968, n. 488.
Ove la durata dell'inabilita' di cui al comma precedente si
prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura
dell'indennita' giornaliera e' elevata, a decorrere dal novantunesimo
giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera di
cui al comma precedente".