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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per assicurare l'efficienza operativa dell'Esercito, il Ministro
per la difesa e' autorizzato a predisporre e realizzare il seguente
programma:
approvvigionamento di artiglierie, relativo munizionamento e
supporto, apparati per l'acquisizione obiettivi e l'automazione del
tiro;
approvvigionamento di sistemi missilistici contraerei e relativo
supporto e ammodernamento di taluni mezzi convenzionali gia' in
servizio, per la difesa aerea a bassa e bassissima quota;
approvvigionamento di lanciarazzi, sistemi missilistici ed
elicotteri armati e relativo supporto per la difesa controcarri a
corta, media e lunga distanza;
approvvigionamento di mezzi ruotati, cingolati e corazzati da
trasporto, da combattimento e ausiliari e relativi apparati per la
visione e puntamento notturno;
sviluppo di un veicolo da trasporto e da combattimento di nuova
formula, destinato a sostituire analoghi mezzi corazzati da trasporto
della "vecchia generazione";
approvvigionamento di stazioni radio e di apparecchiature TLC per
l'ammodernamento delle trasmissioni campali e territoriali;
approvvigionamento di apparati per l'automazione delle operazioni
di gestione del materiale.
Il programma dovra' comprendere contratti di ricerca avanzata e
innovativa relativa ai detti mezzi e sistemi.
Il programma stesso verra' comunicato ad entrambe le Camere dal
Ministro per la difesa entro sei mesi dall'approvazione della
presente legge.
Il Ministro per la difesa trasmette ogni anno, in allegato allo
stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, una
relazione sullo stato di attuazione della presente legge e del
relativo programma di approvvigionamento degli armamenti, dei
materiali, dei mezzi e delle apparecchiature, nonche' l'elenco delle
societa' e imprese con le quali sono stati stipulati i contratti di
cui al successivo articolo 3.
La relazione dovra' anche dare conto dell'attivita' svolta dal
comitato di cui al successivo articolo 3, con particolare riferimento
ai pareri e ai controlli sui progetti esaminati e sui contratti
autorizzati.