Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per assicurare l'efficacia operativa dell'Aeronautica militare, il
Ministro per la difesa e' autorizzato a predisporre e realizzare il
seguente programma:
approvvigionamento di moderni velivoli a livello europeo, secondo
gli accordi internazionali stabiliti, col relativo supporto ed
armamento, per il necessario rinnovo della linea di volo
dell'Aeronautica militare;
approvvigionamento di apparati radar di vario tipo e relativo
supporto, per il necessario adeguamento della difesa aerea;
approvvigionamento di sistemi missilistici e relativo supporto,
per le esigenze della difesa aerea a bassa e a bassissima quota;
approvvigionamento di moderni velivoli per le esigenze delle
scuole di volo, con il relativo supporto.
Il programma verra' presentato ad entrambe le Camere dal Ministro
per la difesa entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.
Il Ministro per la difesa trasmettera' ogni anno, in allegato allo
stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, una
relazione sullo stato di attuazione della presente legge e del
relativo programma di approvvigionamento dei velivoli, degli apparati
radar e dei sistemi missilistici nonche' l'elenco delle societa' e
imprese con le quali sono stati stipulati i contratti di cui al
successivo articolo 3.
La relazione dovra' anche dare conto dell'attivita' svolta dai
comitato di cui ai successivo articolo 3, con particolare riferimento
ai pareri e ai controlli sui progetti esaminati e sui contratti
autorizzati.