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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica
della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolare dei veicoli a motore
e dei natanti, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, al primo comma, dopo le parole: "ai terzi non
trasportati" sono inserite le seguenti: "o trasportati contro la
propria volonta'";
al terzo comma, dopo le parole: "alla lettera a) nonche'" sono
inserite le seguenti: "gli affiliati e";
dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"L'articolo 6, secondo comma, e' sostituito dal seguente:
"L'obbligo di assicurazione si considera tuttavia assolto quando
l'utente sia in possesso di un certificato internazionale di
assicurazione rilasciato da un apposito ente costituito all'estero,
che attesti l'esistenza di una assicurazione per la responsabilita'
civile per i danni causati dal veicolo o dal natante, a condizione
che il certificato risulti accettato da un corrispondente ente
costituito in Italia, presso il quale l'assicurato e l'assicuratore
si intendono domiciliati, che si assuma di provvedere, nei limiti e
nelle forme stabilite dalla presente legge o degli eventuali maggiori
massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si
riferisce detto certificato, alla liquidazione dei danni causati nel
territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, garantendone
il pagamento agli aventi diritto e sia, a tale effetto, riconosciuto
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono
applicabili le disposizioni che regolano l'azione diretta contro
l'assicuratore del responsabile civile ai sensi della presente
legge"";
il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Ogni impresa deve trasmettere al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, per la preventiva approvazione, le
tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza relative
all'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per ogni tipo
di rischio da essa derivante.
Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando distintamente
i premi puri ed i caricamenti.
Per il calcolo dei premi puri, l'ammontare dei sinistri avvenuti in
ciascuno degli esercizi presi in considerazione deve essere
determinato senza tener conto delle spese, di qualsiasi natura,
imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri stessi.
I caricamenti debbono essere determinati tenendo conto delle spese
generali di gestione, sia agenziali che di direzione, delle spese
imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri nonche' di ogni
altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e
di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa.
L'importo complessivo dei caricamenti non puo' tuttavia superare il
limite massimo ne' essere inferiore al limite minimo che sono fissati
con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato, sentita la commissione ministeriale di cui al
successivo sesto comma; con lo stesso decreto possono inoltre essere
fissati i limiti massimi per singole voci del caricamento.
Le modalita' e i criteri per la valutazione dei premi puri e dei
caricamenti saranno stabiliti dal regolamento. Nello stesso
regolamento saranno indicati i criteri in base ai quali le imprese
potranno prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in
caso di aggravamento o diminuzione dei rischi nonche' le procedure e
le modalita' per l'assicurazione dei rischi non contemplati nelle
tariffe approvate o che rivestano, per qualsiasi causa, sia
soggettiva che oggettiva, carattere di particolarita' o di
eccezionalita'.
Le tariffe e le condizioni generali di polizza, nonche' le
successive modifiche, sono approvate per un periodo non inferiore ad
un anno con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi
(CIP), su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato, che avra' preventivamente sentito una commissione
ministeriale formata da un rappresentante della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo, da un
rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA)
quale ente gestore del conto consortile e da cinque esperti nominati
dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il parere
di detta commissione sostituisce quello della commissione centrale
dei prezzi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e successive modificazioni e
integrazioni.
Nel caso che le tariffe e le condizioni di polizza non possano
essere approvate per difetto dei prescritti requisiti tecnici, il
Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato, che avra' sentito la
commissione ministeriale di cui al comma precedente, stabilisce altre
tariffe e condizioni di polizza che l'impresa di assicurazione e'
tenuta ad adottare per un periodo non inferiore ad un anno.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita
la commissione ministeriale sopra indicata, puo' chiedere alle
imprese di modificare, entro un termine da esso fissato e comunque
non inferiore a trenta giorni, le tariffe e le condizioni di polizza
approvate qualora, posteriormente alla loro approvazione, si siano
verificate sensibili variazioni dei rischi cui si riferisce l'obbligo
di assicurazione previsto dalla legge.
Qualora l'impresa interessata non ottemperi alla richiesta, il
Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato, stabilisce la nuova
tariffa e le condizioni di polizza clic l'impresa stessa dovra'
applicare.
Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza sono
inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza
dalla prima scadenza annuale di premio successiva alla data di
pubblicazione del relativo provvedimento del C.I.P. nella Gazzetta
Ufficiale e comunque dal 3650 giorno successivo alla pubblicazione
stessa.
Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali
di polizza e le tariffe approvate o stabilite dal Comitato
interministeriale dei prezzi, su proposta del Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato, le proposte per
l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformita'
della presente legge.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato puo', con
proprio decreto, sentita l'apposita commissione ministeriale,
stabilire che per determinate categorie di veicoli a motore per i
quali vi e' obbligo di assicurazione, i contratti debbano essere
stipulati in base a condizioni e tariffe che prevedano, ad ogni
scadenza annuale, la variazione in aumento, o in diminuzione del
premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al
verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo
oppure in base a clausole di "franchigia" che prevedano un contributo
dell'assicurato al risarcimento del danno, determinando, in questo
caso, l'ammontare minimo e massimo di detto contributo.
Il decreto di cui al precedente comma deve essere emanato entro il
31 luglio dell'anno precedente a quello per il quale esso deve
valere."";
il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"All'articolo 14, e' aggiunto il seguente comma:
" L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' tenuto, entro il 30
novembre di ogni anno, a pubblicare ed a trasmettere al Parlamento
una dettagliata relazione in base ai dati desumibili dalla gestione
del conto consortile da esso comunicati al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Le modalita' della pubblicazione
sono stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato"";
il settimo comma e' sostituito dal seguente:
"L'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
"Nel caso previsto alla lettera a) del primo comma dell'articolo
19, il danno e' risarcito soltanto se dal sinistro siano derivate la
morte o una inabilita' temporanea superiore a 90 giorni, o una
inabilita' permanente superiore al 20 per cento, con il massimo di
lire 15 milioni per ogni persona sinistrata nel limite di lire 25
milioni per ogni sinistro; il risarcimento del danno ha luogo per
intero, sempre nei limiti di somma sopra indicati, anche se si
verifica una sola delle ultime due ipotesi suddette.
La percentuale di inabilita' permanente, la qualifica di vivente a
carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a
favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle
norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
Nei casi previsti dalle lettere b) e c) del primo comma
dell'articolo 19, il danno e' risarcito nei limiti dei massimali
indicati nella tabella A allegata alla presente legge per i veicoli o
i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il
danno"".
All'articolo 2, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"La predetta attestazione deve essere consegnata dal contraente nel
caso che lo stesso stipuli altro contratto per il medesimo veicolo al
quale si riferisce l'attestato stesso";
dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
"Il mancato rilascio da parte dell'impresa della predetta
attestazione importa la irrogazione di una sanzione pecuniaria nella
misura di lire 50 mila per ogni attestazione non rilasciata. Per
l'applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni
della legge 24 dicembre 1975, n. 706. La competenza per la
irrogazione delle sanzioni e' degli uffici provinciali per la
industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo
all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "
Fondo di garanzia per le vittime della strada"".
All'articolo 3, al primo comma, le parole: "copia del modulo di
denuncia" sono sostituite dalle altre: "denuncia secondo il modulo";
alla fine del primo comma e' aggiunto il seguente periodo: "La
somma offerta deve essere congrua rispetto all'entita' del danno";
dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"L'obbligo di comunicare al danneggiato, entro sessanta giorni
dalla richiesta di quest'ultimo, la misura della somma offerta per il
risarcimento del danno, ovvero di indicare i motivi per cui non si
ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano
causato lesioni personali, non aventi carattere permanente, guarite
entro quaranta giorni da quello del sinistro. La richiesta di
risarcimento deve essere presentata dal danneggiato con le modalita'
indicate al precedente comma; essa deve contenere ogni indicazione
utile per la valutazione del danno ed essere accompagnata dagli
elementi probatori del danno stesso, nonche' da certificazione
comprovante l'avvenuta guarigione";
al secondo comma le parole: "al precedente comma" sono sostituite
dalle altre: "al primo comma"; le parole: "da entrambi i conducenti"
sono sostituite dalle altre: "dai conducenti";
al settimo comma, dopo le parole: "L'inosservanza" sono inserite le
altre: "da parte dell'assicuratore"; le parole: "in misura pari alla
somma offerta dall'impresa e in ogni caso in misura non inferiore a
lire centomila" sono sostituite dalle altre: "nella misura di lire
centomila, o, se e' stata fatta offerta superiore, in misura pari
alla somma offerta";
dopo il settimo comma e' inserito il seguente:
"In caso di sentenza a favore del danneggiato il giudice, quando vi
sia una notevole sproporzione fra la somma liquidata e quella offerta
dall'impresa di assicurazione e accerti che la sproporzione e' dovuta
a dolo o colpa grave dell'impresa stessa, d'ufficio condanna
l'impresa a pagare all'Istituto nazionale delle assicurazioni,
gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della
strada", una somma non superiore alla differenza fra l'offerta e il
liquidato al netto di rivalutazione e interessi. Copia della sentenza
e' comunicata dalla cancelleria del giudice che l'ha pronunciata
all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del
"Fondo di garanzia per le vittime della strada"".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di danno alle persone, quando agli effetti del
risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilita'
temporanea o dell'invalidita' permanente su un reddito di lavoro
comunque qualificabile, tale reddito si determina per il lavoro
dipendente sulla base del reddito di lavoro maggiorato dei redditi
esenti e delle detrazioni di legge, e per il lavoro autonomo sulla
base del reddito netto risultante piu' elevato tra quelli dichiarati
dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche degli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge,
dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
E' in ogni caso ammessa la prova contraria, ma quando dalla stessa
risulti che il reddito sia notevolmente sproporzionato rispetto a
quello risultante dagli atti indicati nel comma precedente, il
giudice ne fa segnalazione al competente ufficio delle imposte
dirette.
In tutti gli altri casi, il reddito che occorre considerare ai fini
del risarcimento non puo' comunque essere inferiore a tre volte
l'ammontare annuo della pensione sociale.
Le spese sostenute dagli ospedali o case di cura convenzionate con
enti regionali per le prestazioni di cure mediche, per la
somministrazione di medicinali e per il ricovero debbono essere
rimborsate direttamente alle regioni, le quali possono stipulare con
gli assicuratori e le imprese designate apposite convenzioni per la
determinazione delle somme da rimborsare e delle modalita' del
rimborso.
I criteri di cui al primo e al terzo comma sono applicati per il
risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti dopo l'entrata in vigore del presente decreto".
All'articolo 5, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "da
emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto".
Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - Le sentenze che pronunciano condanna a favore del
danneggiato per il pagamento delle indennita' spettanti a norma della
presente legge e della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono
provvisoriamente esecutive".
All'articolo 6, il secondo comma e' sostituito con il seguente:
"Dal rendiconto debbono risultare tutti i costi e ricavi imputabili
alla gestione dell'assicurazione di cui al primo comma, con relativo
stato patrimoniale, non che un prospetto analitico delle attivita'
destinate a copertura delle riserve tecniche".
All'articolo 7, al primo comma, i punti 1), 4), 5), 9) e 10), sono
sostituiti dai seguenti:
"1) depositi in numerario presso la Banca d'Italia la Cassa
depositi e prestiti, le casse di risparmio postale e gli istituti e
le aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni ed integrazioni";
"4) titoli emessi dagli istituti autorizzati ai sensi dell'articolo
41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936 n. 375, e successive
modificazioni ed integrazioni";
"5) titoli emessi dagli istituti autorizzati ad esercitare il
credito fondiario sul territorio della Repubblica a favore degli enti
e societa' indicati nell'articolo 68, lettera b), della legge 12
ottobre 1971, n. 865 per l'accensione di mutui che fruiscano dei
contributi e della garanzia sussidiaria dello Stato, in base alla
stessa norma";
"9) titoli azionari ed obbligazioni dell'IRI, del l'ENEL,
dell'EFIM, dell'EGAM e di societa' da queste controllate, nonche' di
societa' per azioni, escluse le societa' di assicurazione e le
societa' controllate e consociate, quotate in borsa da almeno cinque
anni";
"10) beni immobili, o quote di essi, situati nel territorio della
Repubblica, liberi da ipoteche".
All'articolo 10, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Per l'assolvimento dei compiti previsti nel precedente articolo 9,
il commissario liquidatore provvede a riassumere il personale gia'
dipendente dall'impresa posta in liquidazione. Un apposito comitato
composto da rappresentanti del Governo e della organizzazione
sindacale della categoria interessata esaminera' la posizione del
personale dirigente".
All'articolo 12, primo comma, le parole: "e che siano state poste
in liquidazione coatta amministrativa" sono sostituite dalle altre:
"e che, alla data di pubblicazione del presente decreto, si trovino
in stato di liquidazione coatta amministrativa o che vi vengano poste
successivamente".
All'articolo 14, il terzo comma e' soppresso;
all'ultimo comma, la cifra "1976" e' sostituita dalla seguente:
"1977".
Dopo l'articolo 14, sono inseriti i seguenti:
"Art. 14-bis. - Le tariffe e le condizioni generali di polizza
approvate o stabilite con decreto ministeriale 30 dicembre 1976
continuano ad applicarsi per l'anno 1977 e sono inserite di diritto
nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza di
premio successiva alla data di pubblicazione del decreto stesso, e
comunque dal 3650 giorno successivo a tale pubblicazione".
"Art. 14-ter. - A decorrere dalle tariffe dei premi applicabili dal
10 gennaio 1979, il Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato puo' fissare l'importo complessivo massimo dei
caricamenti in misura non superiore al 32 per cento del premio di
tariffa.
Per le imprese di assicurazione che abbiano stipulato le
convenzioni previste dal secondo comma dell'articolo 11 del presente
decreto, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato,
nei primi tre anni dalla stipulazione di dette convenzioni, determina
il limite massimo dei caricamenti eventualmente anche in misura
superiore a quella prevista dal comma precedente e comunque non
superiore ad un ulteriore 3 per cento, tenendo conto degli oneri che
le imprese hanno assunto con le convenzioni stesse".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 1977
LEONE
ANDREOTTI - DONAT-CATTIN
- BONIFACIO - PANDOLFI
- STAMMATI - ANSELMI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO