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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le misure delle retribuzioni annue lorde spettanti agli incaricati
marittimi ed ai delegati di spiaggia nominati con decreto del
Ministro per la marina mercantile ai sensi del regio decreto 25
novembre 1937, n. 2360, sono stabilite come segue, con effetto dal 10
gennaio 1976, per tutte le classi previste dall'articolo 5 del
medesimo regio decreto:
incaricati marittimi ................................... L. 1.094.400
delegati di spiaggia ................................... L. 842.400
Gli aspiranti alla nomina ad incarico marittimo ed a delegato di
spiaggia dovranno essere di eta' non superiore ai 62 anni.