Legge Ordinaria n. 393 del 28/06/1977 (Pubblicata nella G.U. del 13 luglio 1977 n. 189)
Trattamento economico del personale preposto agli uffici marittimi minori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  misure delle retribuzioni annue lorde spettanti agli incaricati
marittimi  ed  ai  delegati  di  spiaggia  nominati  con  decreto del
Ministro  per  la  marina  mercantile  ai  sensi del regio decreto 25
novembre 1937, n. 2360, sono stabilite come segue, con effetto dal 10
gennaio  1976,  per  tutte  le  classi  previste  dall'articolo 5 del
medesimo regio decreto:
incaricati marittimi ................................... L. 1.094.400
delegati di spiaggia ................................... L.   842.400

  Gli  aspiranti  alla  nomina ad incarico marittimo ed a delegato di
spiaggia dovranno essere di eta' non superiore ai 62 anni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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