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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n.
252, sono prorogati al 31 maggio 1977.
Il terzo comma dell'articolo 3 della legge di cui al comma
precedente e' sostituito dal seguente:
"Della stessa fanno parte due rappresentanti del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed
uno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed un
rappresentante per ogni confederazione sindacale a carattere
nazionale dei lavoratori dipendenti, designato dalle organizzazioni
sindacali rappresentate nel CNEL".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 gennaio 1977
LEONE
ANDREOTTI - ANSELMI
- STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO