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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La disciplina stabilita all'articolo 32, primo comma, della legge
20 marzo 1975, n. 70, non opera nei confronti dei componenti dei
consigli di amministrazione degli enti pubblici, per i quali le leggi
istitutive, i regolamenti o gli statuti prevedano la designazione
elettiva diretta degli amministratori da parte degli iscritti, soci
od associati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1977
LEONE
ANDREOTTI
Visto, il
Guardasigilli: BONIFACIO