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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 34 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, e'
sostituito dal seguente:
"Il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il bilancio
e la programmazione economica, presenta al Parlamento:
1) nel mese di luglio, il rendiconto generale dell'esercizio
finanziario scaduto il 31 dicembre precedente;
2) nel mese di settembre, il bilancio di previsione per l'anno
finanziario che inizia il 1 gennaio successivo, costituito dallo
stato di previsione dell'entrata, da quelli della spesa distinti per
Ministeri e dal quadro generale riassuntivo.
Nello stesso mese di settembre, il Ministro per il bilancio e la
programmazione economica ed il Ministro per il tesoro presentano al
Parlamento la relazione previsionale e programmatica di cui
all'articolo 4 della legge 10 marzo 1964, n. 62, la quale, in una
apposita sezione, conterra' una illustrazione del quadro generale
riassuntivo del bilancio dello Stato, con una analitica dimostrazione
delle variazioni rispetto alle previsioni dell'anno precedente,
nonche' informazioni sulla parte discrezionale di spesa, sul
fabbisogno di cassa del tesoro e sul finanziamento di tale
fabbisogno.
Le relazioni programmatiche di settore previste da specifiche leggi
saranno presentate dai Ministri interessati di concerto con il
Ministro per il bilancio e la programmazione economica, in allegato
alla relazione di cui al comma precedente".