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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In attesa dell'emanazione della legge sulla nuova disciplina delle
attivita' musicali ed al fine di fronteggiare le immediate esigenze
di funzionamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni
concertistiche assimilate di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto
1967, n. 800, il fondo previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera
a), della predetta legge, aumentato dall'articolo 3 della legge 10
maggio 1970, n. 291, e' elevato, limitatamente agli anni finanziari
1977 e 1978, a L. 74.881.217.736.
La ripartizione del fondo tra gli enti autonomi lirici e le
istituzioni concertistiche assimilate e la liquidazione e la
corresponsione dei contributi sono effettuate secondo i criteri e le
modalita' di cui all'articolo 2, commi secondo e terzo, della legge 8
aprile 1976, n. 115, nella seguente misura:
L. 71.381.217.736 per gli enti autonomi lirici e le istituzioni
concertistiche assimilate;
lire 3.500 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'ente autonomo
Teatro alla Scala di Milano, per sostenere i programmi degli enti
autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in
vista delle manifestazioni all'estero.
Per sostenere le attivita' musicali di cui al titolo III della
legge 14 agosto 1967, n. 800, lo stanziamento di cui alla quota
stabilita dall'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9
giugno 1973, n. 308, e' elevato, limitatamente agli anni finanziari
1977 e 1978, a 11 miliardi.
Il fondo speciale di lire 200 milioni previsto dall'articolo 40,
primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, e' elevato a lire
500 milioni.
La quota del predetto fondo destinata alla concessione di
contributi a favore di complessi bandistici, di cui allo stesso
articolo 40, secondo comma, lettere a) e b), e' stabilita in misura
non superiore a lire 200 milioni.
La corresponsione di contributi e' disposta, a favore dei teatri di
tradizione e delle istituzioni concertistico - orchestrali,
riconosciuti ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n.
800, per l'80 per cento all'atto della concessione dei contributi
medesimi; l'erogazione del residuo e' effettuata a manifestazioni
ultimate, previa presentazione di documentazione attestante
l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge.
Acconti fino all'80 per cento dei contributi assegnati possono
altresi' essere concessi nei termini e con le modalita' di cui al
precedente comma del presente articolo alle altre attivita' di cui al
titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, limitatamente agli
assegnatari che abbiano beneficiato per almeno tre anni di
sovvenzioni statali.