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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 875, recante disposizioni
transitorie e sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di
sviluppo, e' convertito in legge con la seguente modificazione:
All'articolo 1, primo comma, le parole: "8.000 milioni" sono
sostituite con le seguenti "24.500 milioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI -
MORLINO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO