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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Nell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, la lettera a)
e' sostituita dalla seguente:
"a) eta' non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo
quanto e' stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del
limite di eta'".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 luglio 1977
LEONE
ANDREOTTI - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO