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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n.
354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, e' sostituito dal
seguente:
"Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per
eventi familiari di particolare gravita'".