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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La Commissione nazionale per le societa' e la borsa autorizza lo
svolgimento di pubbliche riunioni del mercato ristretto per la
negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale presso
le borse valori, sentiti la camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato e il Consiglio nazionale degli ordini degli
agenti di cambio, in conformita' di apposito regolamento deliberato
entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
La negoziazione dei titoli e' effettuata per contanti e per
l'esclusivo tramite degli operatori autorizzati a negoziare alle
grida.
Le riunioni hanno luogo negli stessi locali adibiti alle attivita'
di borsa, ma in ore diverse da quelle destinate alla negoziazione dei
titoli ammessi alla quotazione ufficiale.