Legge Ordinaria n. 491 del 26/07/1977 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1977 n. 217)
Modificazioni alla legge 18 dicembre 1973, n. 859, contenente modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali ed animali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  elevato  a  lire  250 milioni il limite massimo stabilito dalla
legge  18  dicembre  1973,  n.  859, che ha modificato l'articolo 21,
primo  comma,  del  regio  decreto-legge  8  febbraio  1923,  n. 501,
convertito  nella  legge  17  aprile  1925,  n.  473, quale ammontare
complessivo  dei  contributi  dovuti dagli industriali fabbricanti di
conserve  alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le
spese  necessarie all'applicazione del decreto predetto e della legge
10 marzo 1969, n. 96.
  E' abrogato l'articolo 8 della legge 10 marzo 1969, n. 96.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 luglio 1977

                                LEONE

                                             ANDREOTTI - DONAT-CATTIN
- MARCORA - OSSOLA -
STAMMATI - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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