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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 1 giugno 1977, n. 307,
recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a
favore dei contribuenti delle zone della regione Friuli-Venezia
Giulia colpite dal terremoto nel 1976, nonche' dei termini di
prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette
sugli affari, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2, terzo comma, le parole: rata di febbraio 1978, sono
sostituite con le seguenti: rata di giugno 1978.
Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
Art. 3-bis. - Ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito
delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al
primo comma dell'articolo 2 del presente decreto, nonche' a quelli
aventi domicilio fiscale in comuni diversi da quelli terremotati,
limitatamente all'imposta relativa ai redditi prodotti nei comuni
sopra indicati, e ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, relativamente alle aziende indicate al
precedente articolo 3 del presente decreto non si applicano per gli
anni 1977 e 1978 le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97,
modificata dal decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, convertito, con
modificazioni, nella legge 16 maggio 1977, n. 198.
Art. 3-ter. - Il termine del 31 dicembre 1977 previsto
dall'articolo 40, primo e quinto comma, del decreto-legge 18
settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30
ottobre 1976, n. 730, e' prorogato al 30 giugno 1979.
Art. 3-quater. - I redditi dei fabbricati, i redditi dominicali dei
terreni ed i redditi agrari prodotti nei comuni indicati a norma
dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e
nei comuni indicati a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 18
settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30
ottobre 1976, n. 730, per gli anni 1977-78 sono esclusi dall'imposta
locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito
imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e
delle persone giuridiche.
Art. 3-quinquies. - Le domande, gli atti, i provvedimenti, i
contratti comunque relativi all'attuazione delle leggi per la
ricostruzione e lo sviluppo del Friuli, e qualsiasi documentazione
diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo,
di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione
governativa nonche' dagli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635,
e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di
credito.
All'articolo 4, il primo comma e' sostituito dal seguente:
A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla
data del 30 giugno 1977 o, successivamente, dalla data dell'inizio
della ripresa dell'attivita' produttiva delle aziende colpite dal
terremoto, e' concesso per il periodo di un anno lo sgravio dei
contributi previdenziali ed assistenziali maturati nei periodi
suddetti e dovuti dalle aziende industriali, artigiane, commerciali,
agricole e diretto-coltivatrici ubicate:
a) nei comuni indicati dall'articolo 20 del decreto-legge 13
maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29
maggio 1976, n. 336, e nei comuni indicati dall'articolo 11 del
decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 740;
b) negli altri comuni indicati a norma dell'articolo del
decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni,
nella legge 29 maggio 1976, n. 336, relativamente alle aziende
gravemente danneggiate nella loro attivita' lavorativa per effetto
degli eventi sismici.
Dopo il primo comma, e', inserito il seguente:
Lo sgravio di cui al primo comma si applica anche a tutte le
imprese, limitatamente alle prestazioni di lavoro effettuate nei
confronti degli enti pubblici per spese attinenti all'emergenza ed
alla ricostruzione nonche' nei confronti dei soggetti danneggiati
dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dai
comuni competenti, per opere attinenti alla ricostruzione.
L'ultimo comma e' sostituito con i seguenti:
Al relativo onere si provvedera' con il ricavo netto conseguente al
ricorso ad operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e'
autorizzato ad effettuare nell'anno 1977 nella forma di assunzione di
mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri
istituti di credito a medio o lungo termine, a cio' autorizzati, in
deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di
emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati
speciali di credito.
I mutui con gli istituti di credito di cui al precedente comma
saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che
verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra essi
istituti ed il Ministero del tesoro e da approvarsi con decreto del
Ministro per il tesoro. Il servizio dei mutui sara' assunto dal
Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli
stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate
a favore dei predetti istituti di credito.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del
presente decreto.
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
Art. 4-bis. - Resta confermato che le disposizioni di cui agli
articoli 3, 4, 4-bis, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 39 del decreto-legge
13 maggio 1976, n. 227, convertito; con modificazioni, nella legge 29
maggio 1976, n. 336, si applicano, a far data rispettivamente dagli
eventi sismici del maggio e del settembre 1976 e per i periodi
previsti dalle leggi medesime, a tutte le aziende industriali,
artigiane, commerciali, agricole diretto-coltivatori, nonche' agli
esercenti attivita' professionali ed artistiche operanti nei comuni
della regione Friuli-Venezia Giulia, determinati ai sensi
dell'articolo 20 del decreto stesso ed ai sensi dell'articolo 11 del
decreto-legge 18 settembre 1976; n. 648, convertito in legge 30
ottobre 1976, n. 730.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI -
STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO