Legge Ordinaria n. 501 del 08/08/1977 (Pubblicata nella G.U. del 12 agosto 1977 n. 220)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge  10  giugno  1977, n. 291, recante provvidenze in
favore  dei  lavoratori  nelle  aree  dei  territori  meridionali, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1, al primo comma, dopo le parole:
    "legge  2  maggio  1976,  n.  183,  e  delle  direttive  da  esso
previste",  il  rimanente periodo e' sostituito con i seguenti: "puo'
essere  concesso,  ai  lavoratori  che  si  renderanno  disponibili a
seguito  del  completamento  delle  opere  suddette,  il  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  previsto  dalla  legge 20
maggio  1975,  n.  164, fino a un massimo di 12 mesi mediante decreti
trimestrali  del  Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale. Le
imprese   che   vengono   esentate,   ai   sensi  del  secondo  comma
dell'articolo  12  della  legge 20 maggio 1975, n. 164, dal pagamento
del contributo addizionale sull'integrazione salariale corrisposta ai
propri   dipendenti,  sono  esentate  altresi'  dal  pagamento  delle
ulteriori  contribuzioni  dovute  in  relazione agli interventi della
Cassa integrazione guadagni";
    il terzo comma e' soppresso;
    al quarto comma, dopo le parole: "entro 15 giorni dalla data", le
parole:  "di entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite
con  le  altre:  "del  decreto  interministeriale  di  cui al secondo
comma".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 agosto 1977

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - MORLINO -
                                              STAMMATI - DONAT-CATTIN
                                                            - DE MITA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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