Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, recante provvidenze in
favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, al primo comma, dopo le parole:
"legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso
previste", il rimanente periodo e' sostituito con i seguenti: "puo'
essere concesso, ai lavoratori che si renderanno disponibili a
seguito del completamento delle opere suddette, il trattamento
straordinario di integrazione salariale previsto dalla legge 20
maggio 1975, n. 164, fino a un massimo di 12 mesi mediante decreti
trimestrali del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Le
imprese che vengono esentate, ai sensi del secondo comma
dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, dal pagamento
del contributo addizionale sull'integrazione salariale corrisposta ai
propri dipendenti, sono esentate altresi' dal pagamento delle
ulteriori contribuzioni dovute in relazione agli interventi della
Cassa integrazione guadagni";
il terzo comma e' soppresso;
al quarto comma, dopo le parole: "entro 15 giorni dalla data", le
parole: "di entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite
con le altre: "del decreto interministeriale di cui al secondo
comma".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - MORLINO -
STAMMATI - DONAT-CATTIN
- DE MITA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO