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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, recante modifica della
aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le
importazioni di latte non direttamente destinato al consumo
alimentare e' convertito in legge con la seguente modificazione:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
Per le importazioni e le cessioni del latte fresco non
concentrato ne' zuccherato - esclusi yogurt, kephir, latte cagliato,
siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte
fermentati o acidificati - non condizionato per la vendita al minuto
(v.d. ex 04.01), l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e'
stabilita nella misura del quattordici per cento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI -
STAMMATI - MORLINO - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO