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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 326,
concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di
locazione e sublocazione degli immobili urbani, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1 le parole: "cinque milioni e cinquecentomila lire"
sono sostituite con le seguenti: "otto milioni di lire".
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente articolo:
Art. 1-bis. - "Per i provvedimenti di rilascio degli immobili
urbani locati il pretore, su istanza del locatore, fissa con decreto
la data della esecuzione, non prima di tre mesi dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nel seguente,
ordine:
per i provvedimenti divenuti esecutivi anteriormente al 1
gennaio 1975, entro e non oltre il 31 gennaio 1978;
per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 gennaio e il 31
dicembre 1975, entro e non oltre il 28 febbraio 1978;
per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 gennaio ed il
31 dicembre 1976, entro e non oltre il 31 marzo 1978;
per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1 gennaio ed il
30 giugno 1977, entro e non oltre il 31 maggio 1978.
L'istanza del locatore deve essere proposta almeno un mese prima
delle singole scadenze previste dal comma precedente. Qualora
l'istanza sia proposta oltre tale termine, il pretore fissa la data
dell'esecuzione entro e non oltre un mese da quella dell'avvenuta
proposizione.
Il decreto deve essere comunicato al conduttore almeno dieci giorni
prima della data fissata per l'esecuzione.
La disposizione di cui al primo comma non si applica:
1) per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosita' del
conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione
dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e
settimo dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;
2) per quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessita'
del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del
rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso
adibito, ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri
genitori;
3) per quelli fondati sulla disponibilita', da parte del
conduttore, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze
familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente
dimora;
4) per quelli fondati, se l'immobile e' destinato ad uso diverso
da quello di abitazione, sulla cessazione dell'attivita' per la quale
esso serviva, salvo che il conduttore sia costretto ad adibirlo ad
uso di abitazione propria;
5) per quelli fondati sulla risoluzione del contratto di
locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore e in
ogni caso per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per
lo svolgimento di attivita' penalmente illecite;
6) per quelli fondati sui motivi di cui all'articolo 4, n. 2,
della legge 23 maggio 1950, n. 253.
Per i provvedimenti di rilascio di immobili urbani locati divenuti
esecutivi tra il 1 luglio ed il 31 ottobre 1977 e per quelli di cui
al comma precedente, il periodo di graduazione e proroga non potra'
superare il termine del 31 maggio 1978. Non potranno comunque essere
superati i limiti massimi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge
26 novembre 1969, n. 833".