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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare
ai sensi dell'articolo 101 dell'ordinamento giudiziario approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al 30 giugno 1976,
remunerati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30
gennaio 1948, n. 99, che sostituisce l'articolo 208 del vigente
ordinamento giudiziario, e che alla data indicata:
a) abbiano esercitato le funzioni di reggente per quindici anni,
anche non consecutivi, ed anche se in sedi diverse;
b) non esercitino, ne' abbiano, durante l'incarico della
reggenza, esercitato la professione forense, ne' altra attivita'
retribuita;
sono estesi i benefici tutti previsti dall'articolo 1 della legge
18 maggio 1974, n. 217, con decorrenza dal 10 luglio 1976.
I predetti magistrati onorari conservano tale status e l'incarico a
tempo indeterminato fino al sessantacinquesimo anno di eta'; il
Consiglio superiore della magistratura puo' sempre revocare
l'incarico con provvedimento motivato.
Nel caso di ristrutturazione delle circoscrizioni giudiziarie e di
soppressione dei mandamenti, i reggenti, con incarico a tempo
indeterminato, sono assegnati d'ufficio ad altra sede,
preferibilmente nel distretto di appartenenza.