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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di
licenza mediante prove scritte e colloquio.
L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento
conclusivo dell'attivita' educativa e tiene conto delle osservazioni
sistematiche sull'alunno operate dall'insegnante o dagli insegnanti
di classe.
La valutazione dell'esame e' fatta collegialmente dall'insegnante o
dagli insegnanti di classe e da due insegnanti designati dal collegio
dei docenti e nominati dal direttore didattico.
Il passaggio dal primo al secondo ciclo e dall'una all'altra classe
per ogni ciclo avviene per scrutinio.
L'insegnante o gli insegnanti di classe possono non ammettere
l'alunno al secondo ciclo o alla classe successiva di uno stesso
ciclo soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio
di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti e sulla base
di una motivata relazione.