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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nel corso del periodo d'appalto esattoriale 1975-83 la gestione
delle esattorie vacanti alla data di entrata in vigore della presente
legge o che si renderanno vacanti per disdetta da parte degli
esattori, per le quali non sia possibile il collocamento nei modi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963,
n. 858, puo' essere conferita dal Ministro per le finanze ad una
societa' per azioni da costituire dal Consorzio nazionale
obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la
meccanizzazione dei ruoli costituito con decreto del Presidente della
Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, in attuazione della legge 13
giugno 1952, n. 693, della quale, in ogni caso, il Consorzio stesso
deve detenere almeno i tre quarti delle azioni.
La societa' deve essere costituita entro il termine di trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge e deve avere come
esclusivo oggetto sociale la gestione, secondo le norme vigenti,
delle esattorie di cui al precedente comma.
Per ciascuna esattoria conferita alla societa' l'aggio e' stabilito
nella misura piu' favorevole goduta dalla stessa esattoria durante il
decennio 1964-73. Il prefetto, sentiti l'intendenza di finanza ed il
comune, puo' stabilire particolari norme di gestione.
Le esattorie vacanti collocate nei modi previsti dal presente
articolo, ricomprese nella circoscrizione territoriale del medesimo
ufficio delle imposte, a richiesta della societa', possono essere
consorziate tra loro con decreto del prefetto, sentiti l'intendenza
di finanza ed i comuni interessati.