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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 56 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente:
"Art. 56. - (Costituzione del collegio giudicante). - La corte di
appello giudica con il numero invariabile di tre votanti".