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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al primo comma dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
dopo le parole: "armi da guerra, tipo guerra o le materie
esplodenti", sono aggiunte le seguenti: "e gli ordigni esplosivi o
incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
nonche' ai reati di illegale fabbricazione, importazione e vendita di
armi comuni da sparo".
La disposizione del primo comma dell'articolo 1 della citata legge
22 maggio 1975, n. 152, si applica altresi' ai reati di furto e
rapina aggravati, previsti dall'articolo 4 della presente legge.