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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il capoverso dell'articolo 39 del codice di procedura penale e'
sostituito dai seguenti:
"Se si tratta di delitto tentato e' competente il giudice del luogo
in cui fu commesso l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.
Se si tratta di reato permanente la competenza appartiene al
giudice del luogo in cui ebbe inizio la consumazione.
Se si tratta di reato continuato e' competente il giudice del luogo
in cui fu commesso il reato piu' grave o in caso di pari gravita' il
primo reato".