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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 1 luglio 1977, n. 351,
recante esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi
presentate entro il 15 luglio 1977 e norme per il funzionamento di
alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nei confronti dei soggetti tenuti alla presentazione del modello
di allegato anagrafico di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1977
per le dichiarazioni indicate nel comma precedente, che presentino
dello modello anagrafico entro il 15 luglio 1977, non si applica la
pena pecuniaria prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Gli atti di determinazione delle quote di partecipazione agli
utili delle imprese familiari, formati entro il 31 dicembre 1976 ed
aventi data certa, qualora difettino di requisiti formali e
sostanziali possono essere regolarizzati entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
mediante rinnovazione dell'atto, a condizione che il nuovo atto non
sia innovativo ne' in ordine alle persone dei collaboratori ne' in
ordine alla misura delle rispettive quote ed abbia in allegato, come
parte integrante, copia dell'atto precedente".
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
"Art. 2-bis. - L'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con
l'articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e' sostituito dal
seguente:
"I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis
del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili
dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene
fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o
con scrittura privata autenticata dal notaio. Per i redditi
conseguiti negli anni 1975 e 1976 l'atto pubblico o la scrittura
privata autenticata debbono essere perfezionati prima della
presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1975.
Gli atti predetti debbono essere sottoscritti da tutti i
partecipanti"".
"Art. 2-ter. - Fermo restando quanto disposto dal terzo comma
dell'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e' prorogato al
30 giugno 1978 il termine per la formazione e la consegna
all'intendente di finanza di tutti i ruoli concernenti le imposte,
comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non
versate, nonche' le relative soprattasse ed interessi, liquidate in
base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti nell'anno 1976.
E' altresi' prorogata a tale data la formazione dei ruoli
dell'imposta locale sui redditi determinata dall'ufficio per l'anno
1975 in base alle risultanze catastali".
All'articolo 3, dopo le parole: "legge 9 ottobre 1971, n. 825",
sono inserite le seguenti: "e comunque non oltre il 30 giugno 1978,".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI -
STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO