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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la rinascita dei comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi
di maggio e settembre 1976 indicati ai sensi degli articoli 1 e 20
del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11
del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e' assegnato alla
regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di
lire 375 miliardi per il 1977 e lire 500 miliardi per ciascuno degli
esercizi dal 1978 al 1981 nonche' un contributo speciale di lire 10
miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi
dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1997, che si aggiungono
a quelli disposti con l'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976,
n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n.
336.
Con le somme anzidette la regione provvede alla ricostruzione, con
finalita' di sviluppo economico sociale e di riassetto del
territorio, di propulsione della produzione industriale e agricola,
di potenziamento dei servizi d'incremento da occupazione, nella
salvaguardia del patrimonio etnico e culturale delle popolazioni, in
un quadro di sicurezza idrogeologica.
A tal fine la regione, in armonia con le istanze espresse dai
comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunita' montane, con
proprie leggi definisce:
a) le direttive per l'opera di risanamento e di ricostruzione e
per la formazione di un piano regionale di sviluppo economico e
sociale e di rinascita a carattere pluriennale articolato in piani
annuali ed in piani comprensoriali, con la individuazione delle
opere, ivi comprese quelle infrastrutturali da realizzarsi in
collegamento con le regioni finitime;
b) le indicazioni e i termini per la elaborazione e
l'approvazione da parte dei comuni, dei consorzi e delle comunita',
sulla base degli indirizzi del piano di cui alla precedente lettera
a), dei piani annuali comprensoriali di sviluppo alla cui attuazione
provvederanno gli stessi comuni, consorzi e comunita', tranne per
quanto riguarda gli interventi di interesse regionale; nonche' le
modalita' con cui la regione provvede al coordinamento dei piani
annuali e comprensoriali di sviluppo proposti ed approva i piani
annuali regionali di intervento comprensivi dei predetti piani
comprensoriali;
c) i modi e i tempi per la predisposizione da parte dei comuni,
loro consorzi e comunita' montane, dei piani comprensoriali di cui
alla precedente lettera b) e per la individuazione dei territori
omogenei interessati;
d) le norme per la delega di funzione e l'attribuzione di mezzi
finanziari agli enti locali, alle comunita' montane, ai consorzi di
comuni per gli interventi ai fini del risanamento e della
ricostruzione nonche' per l'attuazione dei piani comprensoriali di
sviluppo di cui alla lettera b);
e) le norme per l'accelerazione delle procedure di revisione
degli strumenti urbanistici dei comuni colpiti;
f) interventi straordinari per l'occupazione giovanile, sulla
base delle norme contenute nella legge 10 giugno 1977, n. 285, e per
un programma di riqualificazione e di formazione professionale dei
lavoratori, con particolare riguardo agli emigranti e alle donne;
g) le modalita' per l'immediata esecuzione di interventi ritenuti
urgenti ed indilazionabili, in attesa della approvazione del piano
regionale;
h) il potere sostitutivo della regione nei casi di omissione o
ritardi nell'attuazione degli interventi da parte di enti locali,
comunita' montane e consorzi di comuni.
Per la elaborazione del piano regionale di sviluppo la regione
potra' avvalersi degli apporti tecnici e scientifici degli uffici
dell'amministrazione dello Stato, di enti e istituzioni nazionali
nonche' di tutti i possibili apporti esterni.
Con legge regionale saranno anche determinate le modalita' degli
interventi e delle iniziative nonche' le procedure relative, ove
occorra anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle sulla
contabilita' generale dello Stato, fermo il rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.