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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale del Corpo degli agenti di custodia richiamato
d'autorita' in servizio temporaneo ai sensi degli articoli 46, 49, 52
e 113 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, nell'anno 1977 e'
corrisposto un premio di richiamo di lire cinquecentomila in due
rate, di cui la prima di lire trecentomila pagabile al compimento del
terzo mese di servizio e la seconda di lire duecentomila al termine
di un anno di richiamo.