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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad
indire concorsi per il reclutamento di personale impiegatizio ed
operaio in deroga al disposto dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968,
n. 249, nei limiti delle disponibilita' di organico esistenti alla
data di indizione dei singoli concorsi, con facolta' di comprendere
nei numero dei posti anche quelli che si rendano comunque disponibili
durante l'anno.
La nomina dei vincitori non potra' avere decorrenza anteriore alla
vacanza del relativo posto.
I vincitori del concorso devono permanere nella sede di prima
destinazione per almeno cinque anni dalla data di assunzione, salva
la facolta' dell'Amministrazione di trasferirli anche prima del
compimento di detto periodo per specifiche esigenze di servizio alle
quali non sia possibile provvedere con personale che abbia gia'
prestato servizio per cinque anni nella sede di prima designazione.
In ogni caso il trasferimento non puo' avvenire prima di due anni
dalla data di assunzione.