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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, i
sottufficiali in servizio permanente, i sergenti e i militari di
truppa in ferma volontaria dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica possono contrarre matrimonio al compimento del
quarto anno di servizio militare, anche se non hanno raggiunto l'eta'
di 25 anni richiesta dal decreto legislativo luogotenenziale 26
ottobre 1944, n. 507, e dalla legge 10 giugno 1964, n. 447.
La disposizione del precedente comma non si applica agli allievi
delle Accademie militari che non hanno completato i corsi di
Accademia, compresi i corsi di applicazione e quelli di studio per il
conseguimento della laurea, ove sia prescritto.