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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per trattore agricolo o forestale si intende qualsiasi veicolo a
motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui
funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che e'
specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare
determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere
impiegati nell'attivita' agricola o forestale. Il trattore puo'
essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di
accompagnatori.
La presente legge si applica soltanto ai trattori, definiti nel
comma precedente, montati su pneumatici, muniti di due assi ed aventi
una velocita' massima di costruzione compresa tra 6 e 25 chilometri
orari.
Per "scheda informativa" e per "scheda di omologazione" si
intendono i documenti, i cui modelli sono stabiliti con i decreti
previsti dal successivo articolo 3, contenenti rispettivamente i dati
caratteristici del trattore ovvero gli elementi relativi
all'omologazione.
Per "omologazione CEE" si intende il provvedimento, emanato ai
sensi del successivo articolo 5, attestante che un tipo di trattore
soddisfa alle prescrizioni tecniche di cui al successivo articolo 3
nonche' alle verifiche previste dalla scheda di omologazione.
Per "omologazione nazionale" si intende il provvedimento emanato in
attuazione della normativa nazionale, anche se alcune prove sono
effettuate in conformita' delle direttive CEE, come precisato al
successivo articolo 9.
Non sussiste la conformita' con il prototipo omologato, quando,
rispetto alla scheda informativa, sono accertate divergenze non
autorizzate a norma, della presente legge. Non vi e' divergenza
quando sono stati rispettati i valori compresi nei limiti massimo e
minimo indicati nei decreti attuativi delle prescrizioni tecniche,
emanate dai competenti organi delle Comunita' europee, ovvero quando
in tali decreti attuativi non e' stabilito alcun limite.
Il termine "direttiva" si riferisce alla direttiva del Consiglio
dei ministri delle Comunita' europee, adottata in data 4 marzo 1974,
concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote.
Il termine "direttive particolari" si riferisce a ciascuna direttiva
emanata dai competenti organi delle Comunita' europee in attuazione
della direttiva di cui al precedente comma.
Con le dizioni "Stati membri" e "commissione" si intendono
rispettivamente gli altri Stati membri e la commissione delle
Comunita' europee.